ALTERAZIONI PSICOFISICHE

Sintesi art. 186 e 187 cds

 

ALCOOL

Circa il cinquanta per cento degli incidenti stradali coinvolge persone in guida in stato di ebrezza. Si tratta di numeri assai rilevanti. L'alcool è a tutti gli effetti una droga: una sostanza cioè in grado di creare dipendenza. Questa semplice trattazione, non di carattere medico, ha come unico scopo quello di dissuadere le persone dall'uso di sostanze alcoliche se poi ci si deve mettere alla guida.

La dipendenza dell'alcool può essere:

  • acuta, cioè la classica sbronza di una volta
  • ubriacatezza patologica, una fase intermedia in cui il soggetto necessita di assumere piccole quantità di alcool sempre più frequentemente
  • cronica, cioè l'esigenza quotidiana di bere tanto per raggiungere lo stato di ebrezza o ubriacatezza

Si considera:

  • stato di ebrezza quando vi è un annebbiamento delle facoltà mentali con sensazione di esaltazione o stordimento, diminuzione dei riflessi, dell'equilibrio, delle percezioni visive e sonore.
  • ubriacatezza uno stadio più avanzato in cui la persona di fatto non è più in grado di controllare se stesso.

L'alcool è una sostanza che si ottiene per fermentazione da parti di alcuni lieviti degli zuccheri(esempio frutta) o di amidi (esempio patate, cereali, ecc.)o di altre sostanze alcoligene (in grado di produrre alcool, ad esempio l'agave, il latte, ecc.)

L'alcool è una molecola che viene assorbita in  odo molto rapido dal'organismo in quanto non subisce processi digestivi:

  • in piccole quantità nella bocca
  • il 20% nello stomaco
  • l'80% nell'intestino

A titolo di esempio: Un Litro di vino a 12° significa che contiene il 12% di alcool pari a 120 cc. L'alcool pesa 0,8 volte l'acqua. Per cui 120 x 0,8 = 96 gr. di alcool puro

La curva di assunzione dell'alcool può variare di molto a seconda di:

  • età, peso, maschio o femmina
  • stomaco pieno o vuoto
  • stato di salute
  • modo di bere

In linea di massima già dopo 5 minuti dall'assunzione se ne può rilevare la presenza nel sangue. Dopo mezz'ora si può già determinare il valore più elevato. Purtroppo alla velocità di assorbimento non corrisponde una altrettanta velocità per eliminarlo. Ci vogliono molte ore affinchè il fisico lo espelli.

Il processo di eliminazione coinvolge fegato e reni (urina) in primo luogo ma anche polmoni (respirazione), sudore, feci e latte materno

 

EFFETTI DELL'ALCOOL SULLA GUIDA

E' ampiamente dimostrato che anche piccole quantità di alcool ingerite innescano processi di cambiamento su corpo anche se non manifestamente visibili. 

Sbaglia pertanto chi afferma: " a me l'alcool non fa niente". Gli effetti dell'alcool sulla guida in base alla concentrazione rilevata sul sangue si possono così riassumere:

0 - 0,5 gr/l sensazione di benessere, euforia, esaltazione ed alterazione dei normali atteggiamenti di prudenza.

0,5 - 1 gr/l diminuzione delle percezioni sonore in lontananza, difficoltà nella percezione corretta dei colori, chiusura del cono di visibilità dell'occhio con conseguenza perdita della vista laterale, difficoltà nella coordinazione dei movimenti con probabile sbagli nell'uso del veicolo, diminuzione dei tempi di reazione, aumento della spericolatezza che porta a sfidare i pericoli.

1 - 1,5 gr/l perdita della coordinazione dei movimenti con elevatissima probabilità di errori nella guida e di provocare collisioni, perdita totale della vista laterale con altissima probabilità di investire pedoni ai lati della strada, guida quasi fuori controllo.

1,5 - 2 gr/l stato di ubriachezza totale, nausea, vomito con condotta di guida totalmente incontrollata, incidenti praticamente inevitabile.

2 - 2,5 gr/l inizio di intossicazione del sangue; normalmente in queste condizione il conducente non è in grado neanche di avviare un veicolo salvo per gli alcolizzati cronici dove questi valori si alzano.

2,5 - 3 gr/l intossicazione e rischio coma etilico

 

LIMITI DI ALCOOL SULLA STRADA

La soglia limite è fissata in 0,5 gr/l per tutti i conducenti normali.

La soglia è 0 gr/l per conducenti particolari:

  • Neopatentati
  • Conducenti di TAXI, NCC, LINEA
  • Conducenti di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5t
  • Conducenti di autobus

 

ACCERTAMENTO SU STRADA

La verifica dello stato di ebrezza può essere richiesta:

  • a campione durante i normali controlli 
  • dopo un incidente stradale
  • quando vi siano ragionevoli dubbi per atteggiamenti o sintomatologia

Lo stato di ebrezza può essere verificata in via preliminare con:

  • strumenti analitici preliminari: si tratta di apparecchiature come colorimetri, palloncini, apparecchi elettrochimici, fotometrici che non danno un valore ma solo una indicazione positivo o negativo e che necessitano poi di conferma.
  • evidenti sintomi dello stato di ebrezza: odore, presenza di bottiglie, scarsa lucidità del soggetto nel parlare, occhi lucidi, sudore. L'organo accertatore può inoltre chiedere al soggetto di verificare tutto questo con una prova di equilibrio ( camminare lungo una linea retta) o con una prova di coordinazione dei movimenti (toccarsi il naso con la punta del dito). Anche in questo caso sarà poi necessario una conferma più approfondita.

Lo stato di ebrezza può essere confermato con:

  • etilometro: strumento analitico che determina in modo inequivocabile la quantità di alcool nel sangue analizzando il respiro
  • prelievo di sangue da sottoporre ad analisi presso strutture adeguatamente attrezzate con operatori qualificati come:ospedali, strutture equiparate (centri medici), unità fisse o mobili della polizia.

In caso di esito positivo si procederà a contestare l'articolo 186 del codice della strada

 

Etilometro

L'etilometro è uno strumento che misura la quantità di alcool nell'espirato convertendo poi il risultato in gr/l di sangue secondo il rapporto medio 2300:1 (esempio: 1 mg. di alcool nell'espirato = 2,3 gr/l nel sangue)

Lo strumento deve essere omologato e tarato una volta all'anno: la taratura deve essere dimostrabile su un libretto che l'organo di controllo deve custodire come prova.

L'etilometro necessita in genere di un ambiente di lavoro con le seguenti caratteristiche: alimentazione 220 volt e riscaldamento di avvio di 10 - 20 minuti, temperatura di esercizio 0 - 40°, ambiente areato e privo di gas o fumi

L’etilometro può essere:

  • a bordo del veicolo dell’organo accertatore
  • negli uffici del comando più vicino ove il conducente sarà accompagnato

La prova con etilometro si effettua per due volte ad un intervallo di almeno cinque minuti: dei due valori si dovrà tenere in considerazione quello più basso a favore del conducente.

L'organo accertatore non può obbligare il soggetto a sottoporsi al test ma in caso di rifiuto lo stesso sarà accusato per guida in stato di ebrezza applicando le sanzioni previste per rifiuto.

Il test essendo un atto di polizia giudiziaria non prevede la presenza di avvocati difensori ma l'organo accertatore è tenuto ad avvisare il conducente degli aspetti penalmente rilevanti in caso di esito positivo. La persona può chiedere la presenza di un avvocato ma ovviamente la presenza deve avvenire in tempi rapidi.

Il soggetto che effettua il test:

  • non deve aver ingerito alcool nei 15 minuti precedenti: nel caso si dovrà attendere
  • non deve aver fumato nei 15 minuti precedenti: nel caso si dovrà attendere
  • non deve aver vomitato: nel caso si dovrà attendere 10-15 minuti

 

Prelievo del sangue

L’accertamento invasivo mediante prelievo di sangue può essere effettuato:

  • in caso di incidente ove il conducente abbia riportato la necessità di cure mediche. In questo caso su richiesta degli organi di polizia la struttura ospedaliera è obbligata a fornire i dati ottenuti dai liquidi biologici del paziente anche se prelevati a scopo di cura
  • in qualsiasi caso se il conducente acconsenta in assenza di etilometro

Al di fuori di questi casi non è possibile imporre ad una persona il prelievo di sangue

 

SANZIONI

Il codice della strada considera:

  • conducenti speciali elencati dall'articolo 186 bis minori di 21 anni, neopatentati, autisti di TAXI e NCC, autisti di autobus e veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autisti di veicoli in servizio di linea e conto terzi
  • conducenti normali quelli che non rientrano nelle categorie precedenti

Le sanzioni per guida in stato di ebrezza sono aggravate se:

  • il conducente abbia provocato un incidente
  • il conducente sia considerato "speciale": 

 

0 - 0,5 -----------------------------------------------------------

Sanzione pecuniaria

  • per conducenti speciali 164 euro senza incidenti / 328 euro in caso di incidenti 

Punti

  • per conducenti speciali -5

 

0,5 - 0,8 ---------------------------------------------------------

Sanzione pecuniaria

  • per conducenti normali 532 euro senza incidenti / 1064 euro in caso di incidenti
  • per conducenti speciali 710 euro senza incidenti / 1420 euro in caso di incidenti 

Punti

  • per tutti -10

Sospensione patente

  • per conducenti normali da 3 a 6 mesi senza incidenti  / da 6 a 12 mesi in caso di incidenti
  • per conducenti speciali da 4 a 8 mesi senza incidenti / da 8 a 16 mesi in caso di incidenti

Fermo del veicolo

  • fermo del veicolo per 180 giorni in caso di incidenti

Revisione patente

  • Si, si procede sempre alla successiva revisione medica

 

0,8 - 1,5 ---------------------------------------------------------

Sanzione pecuniaria

  • per conducenti normali 800 euro senza incidenti / 1600 euro in caso di incidenti
  • per conducenti speciali 1067 euro senza incidenti / 2133 euro in caso di incidenti 
  • le sanzioni di cui sopra sono aumentate del 33% se commesse dalle 22:00 alle 07:00

Punti

  • per tutti -10

Sospensione patente

  • per conducenti normali da 6 a 12 mesi senza incidenti / da 12 a 24 mesi in caso di incidenti
  • per conducenti speciali da 8 a 18 mesi senza incidenti / da 16 a 32 mesi in caso di incidenti

Fermo e sequestro del veicolo

  • fermo del veicolo per 180 giorni in caso di incidenti
  • sequestro del veicolo se violazione è commessa alla guida di ciclomotori e motocicli

Arresto

  • per conducenti normali fino a 6 mesi senza incidenti / fino a 12 mesi in caso di incidente 
  • per conducenti speciali fino a 9 mesi senza incidenti / fino a 18 mesi  in caso di incidente

Revisione patente

  • Si, si procede sempre alla successiva revisione medica

 

+ 1,5 -------------------------------------------------------------

Sanzione pecuniaria

  • per conducenti normali 1500 euro senza incidenti / 3000 euro in caso di incidenti
  • per conducenti speciali 2000 euro senza incidenti / 4000 euro in caso di incidenti 
  • le sanzioni di cui sopra sono aumentate del 33% se commesse dalle 22:00 alle 07:00

Punti

  • per tutti -10

Sospensione patente

  • per conducenti normali da 12 a 24 mesi senza incidenti
  • per conducenti speciali da 16 a 36 mesi senza incidenti 

Revoca patente

  • sempre in caso di incidenti e conducenti di veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o autobus anche senza incidenti
  • sempre se la violazione viene fatta per due volte i un triennio

Sequestro del veicolo

  • sequestro di qualunque veicolo salvo appartenga a persona estranea

Arresto

  • per conducenti normali da 6 a 12 mesi senza incidenti / da 12 a 24 mesi in caso di incidente 
  • per conducenti speciali da 8 a 16 mesi senza incidenti / da 16 a 36 mesi  in caso di incidente

Per una volta sola i soggetti non censurati avranno la pena detentiva tramutata in assistenza ai servizi sociali.

Revisione patente

  • Si, si procede sempre alla successiva revisione medica

 

Per rifiuto all'accertamento --------------------------------------------

  • Sanzione per conducenti normali 1500 euro / per conducenti speciali 2000 euro 
  • Punti -10 punti
  • sospensione patente per tutti da 6 a 24 mesi 
  • revoca patente se la sanzione si ripete per due volte in due anni
  • sequestro del veicolo salvo che appartenga a persona estranea: se il veicolo appartiene a persona diversa il periodo di sospensione patente è raddoppiato
  • arresto per conducenti normali da 6 a 12 mesi / per conducenti particolari da 8 a 18 mesi
  • revisione medica patente

 

DROGHE

Anche le droghe costituiscono una delle principali cause di incidenti: si stima che circa il trenta per cento dei sinistra coinvolga persone con stato psicofisico alterato per abuso di queste sostanze. Queste sostanze naturali o sintetiche agiscono principalmente sul sistema nervoso. Una volte ingerite per bocca, per naso, per aspirazione dei fumi o iniettate attraverso il sangue si diffondono molto rapidamente toccando tutti gli organi.

La durata degli effetti, l'intensità degli stessi dipendono dalla sostanza e dalla quantità di principio attivo ingerito. Il metabolismo è in genere più lento dell'alcool: le droghe infatti possono essere rilevate nell'urina per giorni e per mesi se l'analisi vien fatta sul pelo (capello).

Il codice non punisce l'uso di droghe ma la guida con stato psicofisico alterato: per cui non è sufficiente determinare se la persona abbia assunto degli stupefacenti ma è necessario stabilire se al momento della guida fosse o meno in condizioni di alterazione psicofisica.

L'unico test in grado di determinare con esattezza questa cosa è il prelievo e l'analisi tossicologica del sangue ma come abbiamo già detto il prelievo è possibile solo in caso di incidente con necessità di cure mediche.

Questo ovviamente determina maggiori complicazione per quanto riguarda l'accertamento su strada non essendoci, per ora, uno strumento in grado di determinare in tempo reale la quantità di principio attivo al momento del controllo. 

ACCERTAMENTO SU STRADA

La verifica della assunzione di sostanze stupefacenti come per l'alcool può essere richiesta:

  • a campione durante i normali controlli 
  • dopo un incidente stradale
  • quando vi siano ragionevoli dubbi per atteggiamenti o sintomatologia

L'alterazione psicofisica può essere verificata in via preliminare con:

  • strumenti analitici preliminari: si tratta di drug test colorimetrici o altre apparecchiature elettroniche che non danno un valore in termini di quantità della sostanza assunta ma solo una indicazione positivo o negativo e anche qualitativo, cioè che sostanza è stata assunta.
  • evidenti sintomi della assunzione di sostanze psicotrope: odore, presenza di aghi o siringhe, scarsa lucidità del soggetto nel parlare, occhi lucidi, pupille dilatate, sudore. L'organo accertatore può inoltre chiedere al soggetto di verificare tutto questo con una prova di equilibrio ( camminare lungo una linea retta) o con una prova di coordinazione dei movimenti (toccarsi il naso con la punta del dito). Anche in questo caso sarà poi necessario una conferma più approfondita.

Nel caso di esito positivo la patente viene immediatamente ritirata in via precauzionale in attesa dei risultati di conferma e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni.

L'alterazione psicofisica può essere confermata attualmente solo con:

  • prelievo di sangue o altri liquidi biologici da sottoporre ad analisi presso strutture adeguatamente attrezzate con operatori qualificati come:ospedali, strutture equiparate (centri medici), unità fisse o mobili della polizia.

L'organo accertatore non può obbligare il soggetto a sottoporsi al prelievo ma in caso di rifiuto lo stesso sarà accusato per guida in stato di alterazione psicofisica con le relative le sanzioni previste per rifiuto.

Il test essendo un atto di polizia giudiziaria non prevede la presenza di avvocati difensori ma l'organo accertatore è tenuto ad avvisare il conducente degli aspetti penalmente rilevanti in caso di esito positivo. La persona può chiedere la presenza di un avvocato ma ovviamente la presenza deve avvenire in tempi rapidi.

I risultati delle analisi saranno rilasciate dalla struttura all'organo accertatore che in caso di esito positivo procederà a contestare l'articolo 187 del codice della strada, mentre in caso di esito negativo restituirà la patente.

 

SANZIONI

Le sanzioni per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacienti sono aggravate se:

  • il conducente abbia provocato un incidente
  • il conducente sia rientrante in una di queste tipologie "speciali": neopatentato o minore di 21 anni, autista di TAXI o NCC, autista di autobus, autista di veicoli in servizio di linea, autista di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autista di veicoli conto terzi

Sanzione Pecuniaria

  • 1500 euro senza incidenti / 3000 euro in caso di incidente per conducenti normali
  • 2000 euro senza incidenti / 4000 euro in caso di incidente per conducenti speciali
  • le sanzioni di cui sopra sono aumentate del 33% se commesse dalle 22:00 alle 07:00

Sottrazione punti

  • -10 punti

Sospensione patente

  • da 12 a 24 mesi per conducenti normali
  • da 16 a 36 mesi per conducenti speciali

Revoca patente

  • Sempre in caso di incidenti e conducenti di veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o autobus
  • Se la violazione viene fatta per due volte i un triennio

Sequestro veicolo

  • Si salvo che appartenga a soggetto diverso

Arresto (penale)

  • da 6 a 12 mesi senza incidenti / da 12 a 24 mesi in caso di incidente per conducenti normali
  • da 8 a 18 mesi senza incidenti / da 16 a 36 mesi in caso di incidente per conducenti speciali

Per una volta sola i soggetti non censurati avranno la pena detentiva tramutata in assistenza ai servizi sociali.

Revisione patente

  • Si, si procede sempre alla successiva revisione medica

 

Per rifiuto all'accertamento ------------------------------------------

  • Sanzione 1500 euro
  • Punti -10 punti
  • sospensione patente da 12 a 24 mesi
  • revoca patente se la sanzione si ripete per due volte in tre anni
  • sequestro del veicolo salvo che appartenga a persona estranea
  • arresto da 6 a 12 mesi 
  • revisione medica patente