CLASSIFICAZIONE VEICOLI

Sintesi art. 47-60 cds 

I Veicoli sono le macchine guidate dall'uomo. Non rientrano le macchine per bambini e quei mezzi utilizzati dagli invalidi che non superino i seguenti limiti stabiliti dal regolamento:

  • lunghezza massima 110 cm
  • larghezza massima 50 cm
  • massa massima 40 kg
  • potenza massima 1 kw
  • velocità massima 6 km/h

 

VEICOLI SENZA MOTORE

Sono tutti i veicoli spinti o trainati dalla forza muscolare dell'uomo o di un animale

Veicoli a braccia: sono tutti i veicoli spinti dalla forza muscolare del conducente

Veicoli a trazione animale: sono tutti i veicoli spinti o trainati da uno o più animali e si distinguono in:

  • veicoli destinati al trasporto di persone
  • veicoli destinati al trasporto di cose
  • carri agricoli destinati ad uso delle aziende agricole
  • slitte muniti di pattini la cui circolazione è ammessa solo quando la strada è coperta di neve o ghiaccio

Velocipedi o biciclette: sono tutti i veicoli a due o più ruote spinte dall'uomo per mezzo di pedali e catena. Rientrano in questa categoria: 

  • le bici a pedalata assistita con potenza sviluppata fino a 0,25 kw e velocità massima di 25 km/h (la spinta del motore si ferma non appena il conducente smette di pedalare)
  • le hand bike.
  • i tandem:  bici a due posti.

I velocipedi non possono superare i 3 metri di lunghezza, 1,3 metri di larghezza e 2,2 metri di altezza.

I velocipedi possono essere muniti di rimorchio con le seguenti caratteristiche:

  • lunghezza del complesso massimo 3 metri
  • larghezza del rimorchio massimo 0,75 metri
  • altezza del rimorchio massimo 1 metro
  • massa massima 50 kg

 

CICLOMOTORI (L)

I ciclomotori sono veicoli a due, tre o quattro ruote con le seguenti caratteristiche:

  • sviluppare una velocità inferiore a 45 km/h
  • di avere un motore di cilindrata non superiore a 50 cm3 se a benzina
  • di potenza inferiore a 6 kw se con altra alimentazione

Rientrano in questa categoria anche i velocipedi con motore ausiliario (art. 75 cds)

Ciclomotori a due ruote L1E: chiamati scooter in grado di portare fino a due persone (un conducente e un passeggero) L1EA con motore elettrico o termico fino a 1kw e velocità massima 25km/h definiti anche velocipedi a motore ausiliario ed L1EB con motore elettrico o termico fino a 50cm3 e velocità max 45km/h

Ciclomotore a tre ruote: chiamato anche ape o triciclo leggero L2E ciclomotori a 3 ruote (massa massima 270kg e massimo due posti a sedere) L5E ciclomotori a 3 ruote (massa massima 1000kg)

Ciclomotore a 4 ruote L6E: chiamato anche minicar o quadriciclo leggero (massa a vuoto fino a 350 kg)

 

MOTOVEICOLI (L)

I motoveicoli sono i veicoli a due, tre o quattro ruote con caratteristiche superiori ai ciclomotori in grado perciò di superare i 45 km/h e con motori di ciclindrata superiore a 50 cm3 o potenza superiore ai 6 kw

Motocicli: L3E motoveicoli a 2 ruote in grado di portare due persone (un conducente ed un passeggero) L5E motocicli a tre ruote simmetriche con distanza tra le due ruote < 46cm L5E motocicli a tre ruote simmetriche con distanza tra le due ruote > 46 cm

Moticicli con carrozzetta: L4E chiamati anche sydecar o motocarrozzette un tempo erano considerati tricicli mentre ora sono inquadrati come motocicli con carrozzetta in gradi di portare fino a 4 persone.

Tricicli: motoveicoli a tre ruote simmetriche

Quadricicli: L7E motoveicoli con quattro ruote destinati al trasporto di persone (quad) o cose con potenza massima di 15 kw

I motoveicoli non possono superare i 4 metri di lunghezza, 1,6 metri di larghezza e 2,5 metri di altezza

 

AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli sono tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote esclusi i motoveicoli e i ciclomotori.

Autovetture (M1): veicoli destinati al trasporto di persone in numero massimo di 9 compreso il conducente

Autobus (M2 fino a 5 t. / M3 oltre 5 t.): veicoli destinati al trasporto di persone in numero superiore a 9 compreso il conducente:

autobus con meno di 22 posti : 

  • tipo B con soli posti a sedere 
  • tipo A con anche posti in piedi 

autobus con più di 22 posti: 

  • tipo III con soli posti a sedere 
  • tipo II con posti a sedere ed in piedi nella corsia centrale
  • tipo I con posti in piedi e a sedere

le classi B e III posso essere impiegate ad uso proprio o ad uso terzi (per ncc e servizi di linea)
le classi A, I e II per uso terzi solo in servizio di linea

Autosnodato: autobus costituiti da due parti rigide collegate permanentemente da una sezione snodabile che rende comunicabile le due parti. Non costituisce complesso veicolare.

Minibus: autobus con un numero di posti non superiore a 17 compreso il conducente

Scuolabus: autobus per trasporto scolari

Autocarri (N1 fino a 3,5 t. / N2 da 3,5 a 12 t. / N3 oltre 12 t.): veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso in numero non superiore a 7 compreso conducente per autocarri fino a 3,5t o non superiore a 9 compreso conducente per autocarri oltre le 3,5t

Per quanto riguarda il trasporto delle persone si ricorda che:

autocarri ad uso proprio fino a 6t: privi di licenza e  le persone trasportate oltre al conducente devono essere dipendenti, collaboratori o altre persone dedite al trasporto o custodia o carico scarico delle cose.

autocarri a uso proprio oltre le 6t: essendoci una licenza le persone devono essere dipendenti o collaboratori dell'azienda a cui il veicolo è intestato e quindi non è ammesso il trasporto di altre persone.

autocarri ad uso terzi: l'iscrizione all'albo da parte dell'azienda implica che le persone devono essere esclusivamente dipendenti dell'azienda

Mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli costruiti per il trasporto di materiali particolarmente pesanti risultante dall'attività edilizia, mineraria, di cantiere, di escavazione ecc oppure che completano la produzione durante il trasporto (betomiere) oppure che effettuano lo spurgo dei pozzi neri (autospurghi)

Trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi

Autoveicoli per trasporti specifici: veicoli muniti di speciali carrozzerie per il trasporto di determinate classi di sostanze. Sono considerati trasporti specifici i veicoli con:

  • furgone isotermico, o coibentato per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  • carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
  • cisterne per il trasporto di liquidi o liquami o per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
  • telai attrezzati con ancoraggii per il trasporto di containers, casse mobili, coils di tipo unificato;
  • betoniere, bisarche, furgoni blindati e veicoli per il trasporto di animali vivi
  • carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni con attrezzatura per lo scopo;
  • carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose in ADR 
  • altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti 

Autoveicoli ad uso speciale: veicoli muniti di particolari attrezzature istallate per l'effettuazione di lavori in genere privi di portata. Fanno parte di questa categoria:

  • trattrici stradali; autospazzatrici, auto spazzaneve e auto per le disinfezioni
  • autopompe e autoinnaffiatrici e autopompe per calcestruzzo;
  • autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
  • autoveicoli gru o con pedana o cestello elevabile;
  • autoambulanze o attrezzati ad ambulatori mobili; carro attrezzi
  • auto sgranatrici; auto trebbiatrici; auto attrezzate per irrorare i campi;
  • auto funebri; autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
  • auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie
  • autoveicoli per radio, televisione, cinema o adibiti a spettacoli viaggianti;
  • auto cappella, auto saldatrici e autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni
  • auto con installazioni telegrafiche;
  • auto scavatrici, auto perforatrici e auto sega;
  • autoveicoli per uso abitazione, ufficio, officina, negozio;
  • autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
  • altri autoveicoli riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti 

Autotreni: complessi veicolari costituiti da due unità distinte e agganciate della quale una motrice e l'altra rimorchio

Autoarticolati: complessi veicolari costituiti da due unità distinte e agganciate delle quali una trattore stradale e l'altra semirimorchio

Autocaravan: veicoli con speciale carrozzeria ed attrezzature per essere adibite al trasporto ed alloggio di 7 persone al massimo compreso il conducente

 

FILOVEICOLI

I filoveicoli sono i veicoli a motore elettrico collegati ad una linea aerea di contatto per l'alimentazione.
Possono essere provvisti anche di motore termico ausiliario.

 

RIMORCHI (O)

I rimorchi sono veicoli senza motore destinati ad essere trainati da altri autoveicoli o motoveicoli.
Possono essere usati per trasporto di cose, persone, trasporti specifici o ad uso speciale a seconda della loro costruzione.

Rimorchi leggeri (O1): sono i rimorchi con massa complessiva fino a 750 kg 

Rimorchi pesanti (O2 da 0,75 t. fino a 3,5 t. / O3 da 3,5 t a 10 t, / O4 oltre 10 t.): rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5t

Carrelli appendice: sono rimorchi per trasporto di bagagli e piccole attrezzature e si considerano parte integrante del veicolo trainato. Non costituiscono complesso veicolare in quanto sprovvisti di targa e libretto.

Semirimorchi: sono rimorchi costruiti in modo che parte del loro peso vada a gravare sul veicolo trattore

Caravan: rimorchi ad uno o due assi posti a distanza massima di 1 metro avente speciale carrazzeria per essere adibiti ad alloggio a veicolo fermo (roulotte)

Rimorchi TATS: rimorchi ad uno o due assi posti a distanza massima di 1 metro per trasporto attrezzature turistico sportive come piccole imbarcazioni, alianti, cavalli ecc

Rimorchi dolly: è un rimorchio munito di ralla in grado di agganciare un semirimorchio e farlo così diventare un rimorchio. Il rimorchio dolly sarà abbinato al semirimorchio che dovrà essere trainato

 

MACCHINE AGRICOLE

Le macchine agricole sono veicoli a ruote o cingoli destinati all'impiego nelle attività agricole o forestali.
Possibilità di circolazione su strada per il proprio trasferimento o per il trasporto dei prodotti agricoli e forestali.
Possono inoltre essere munite di attrezzature per l'esecuzione delle loro attività. Si distinguono in:

Semoventi: macchine munite di motore atte al movimento proprio e al traino o alla spinta di altre macchine agricole anche se munite di attrezzature.

Trainate:macchine per il carico o per l'esecuzione di lavori che per il loro funzionamento devono essere agganciate alle semoventi

Classificazione UE

Categoria T: Trattori a ruote

Categoria T1: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente uguale o superiore a 1,150 m, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 1 m.

Categoria T2: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima inferiore a 1,150 m, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 600 mm. 

Categoria T3: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h e massa a vuoto in ordine di marcia inferiore o uguale a 600 kg.

Categoria T4: trattori a ruote per usi specifici aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h.

Categoria T5: trattori a ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h.

Categoria C: Trattori a cingoli. Trattori a cingoli con movimento e sterzatura comandati sui cingoli, le cui categorie da C1 a C5 sono definite analogamente alle categorie da T1 a T5.

Categoria R: Rimorchi.

Categoria R1: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 1500 kg.

Categoria R2: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1500 kg e inferiore o uguale a 3500 kg.

Categoria R3: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3500 kg e inferiore o uguale a 21000 kg.

Categoria R4: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 21000 kg.

Categoria S: Macchine intercambiabili trainate.

Categoria S1: Macchine intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 3500 kg.

Categoria S2: Macchine intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3500 kg

MACCHINE OPERATRICI

Le macchine operatrici sono veicoli a ruote o cingoli, semoventi o trainate destinate ad operazioni su strada, cantieri ed industrie equipaggiate anche con speciali attrezzature. Si distinguono in:

  • macchine per la costruzione o manutenzione di opere civili e stradali 
  • macchine sgombraneve o spargitrici di sale
  • macchine carrello ed elevatori

 

VEICOLI ATIPICI

Sono considerati atipici tutti gli altri veicoli non rientranti in una delle categorie sopra riportate.

Veicoli d'epoca: Sono i veicoli radiati dal PRA e conservati presso musei o privati. Possono divenire veicoli d'epoca i veicoli con almeno 30 anni. La loro circolazione è consentita solo in manifestazioni o raduni autorizzati a seguito di rilascio di autorizzazione.

Veicoli storici: Sono i veicoli rientranti nei registri storici (asi, storico Lancia, storico fmi, italiano fiat, italiano alfa romeo) circolano normalmente rispettando tutte le disposizioni del codice della strada. Godono di particolari benefici fiscali.

Veicoli per spettacoli viaggianti: giostre.

Trenini turistici: complessi di veicoli destinati all'impiego turistico o ricreativo con velocità massime di 25 km/h. Si conducono con la patente:

  • BE (se con meno di 9 posti compreso il conducenre)
  • DE (se con più di 9 posti compreso il conducente). Le caratteristiche costruttive sono:

lunghezza massima 20 metri, lunghezza massima per singola unità 6 metri, larghezza massima 2 metri, altezza massima 2,8 metri, massa massima singolo veicolo 5t, massa massima complesso 18t

Navette turistiche: veicoli esclusivamente a propulsione elettrica a quattro ruote con meno di 9 persone compreso il conducente e con velocità inferiore a 25 km/h circolanti su itinerari prefissati. Si considerano come un autovettura M1 e si conducono con patente B.

Lunghezza massima 6 metri, larghezza massima 2 metri, altezza massima 2,5 metri, massa massima 2,5t, potenza massima 15 kw e rapporto potenza peso massimo 7,5 kw/t 

Piattaforme semoventi: veicoli atipici eccezionali (massa complessiva minima di 52t) destinati al trasporto su strada di prodotti indivisibili a velocità ridotta inferiore a 20 km/h o comandati da terra a velocità massima di 5 km/h. Si considerano equiparati ad un autocarro N3 eccezionale per cui si conducono con patente C o CE e scorta.

 

ALTRI VEICOLI

monopattini, pattini, skate board: sono considerati acceleratori di velocità a propulsione muscolare la cui circolazione è consentita solo negli spazi destinati ai pedoni 

monopattini elettrici e micro ciclomotori:  si possono ritenere acceleratori di andatura, come quello sopracitati con velocità inferiore a 6 km/;. se detta velocità si supera sono da considerare ciclomotori;

segway o veicoli a bilanciamento assistito: la loro circolazione è consentita fuori della carreggiata, salvo diverse limitazioni dell'amministrazione comunale, da persone con almeno 16 anni.

minimoto: sono da considerare ciclomotori o motocicli. In genere la loro guida deve avvenire solo ambito privato.