Conversione patenti Serbia

patente

Circolare 34061 del 14 novembre 2023 Firmato l'accordo per il reciproco riconoscimento delle patenti tra Italia e Serbia.

Dal 18 dicembre possibile presentare domanda di conversione.

1 - Entrata in vigore dell’Accordo
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la nota prot. MAE01659242023-09-22 del 22.09.2023, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l’ Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione - firmato a Belgrado il 21 marzo 2023 - entrerà in vigore il 17 dicembre 2023.
L’Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 17 dicembre 2028. Considerato che il 17 dicembre 2023 cade di domenica, gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) potranno accettare e valutare le richieste di conversione di patenti di guida serbe -nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo in oggetto (e dei relativi allegati) - da lunedì 18 dicembre 2023.
Appare opportuno precisare che il 18 dicembre 2023 – e solo in tale data – potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida serbe aventi scadenza al 17 dicembre 2023.
Si allegano:
- il testo del suddetto Accordo (sia nella versione italiana che serba);
- l’allegato recante la “Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione”, che è giuridicamente vincolante al pari
dell’Accordo stesso (cfr. articolo 10 - paragrafo 1- dell’Accordo).

2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative
L’Accordo in oggetto, oltre al citato allegato recante la “Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione”, prevede gli allegati tecnici, individuati al paragrafo 4 dell’articolo 6, indispensabili per realizzare le conversioni che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).
Gli allegati tecnici saranno trasmessi agli UMC e DGT, (nonché alle forze dell’ordine in indirizzo) con successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Con l’occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell’ordine.
Per completezza, di seguito, si indicano gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:
- le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Serbia, da ritenere validi ai fini della conversione.
A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. articolo 6 -paragrafo 4 dell’Accordo)
Da detto elenco si rileva che in Italia potranno essere ritenute valide -ai fini della conversione- le patenti redatte sull’unico modello serbo individuato nell’elenco in questione, in conformità a quanto indicato all’articolo 6, paragrafo 2;
- il modello su cui deve essere redatto il Certificato di validità e autenticità, previsto dall’articolo 6, paragrafo 3.
Tale Certificato di validità e autenticità dovrà essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica serba e sempre presentato -unitamente alla documentazione di rito - dal titolare della patente serba, che richiede la conversione in Italia


3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.
Nel precisare che gli UMC per lo svolgimento delle procedure di competenza dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida serbe.
Applicazione dell’articolo 1
Il titolare di patente di guida serba:
- può chiederne la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- può chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità;

Applicazione dell’articolo 4
Il titolare di patente di guida serba:
- può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica,
conseguentemente l’UMC non può accettare la richiesta di conversione. Infatti al paragrafo 2 (art. 4) è specificato “ Il presente Accordo non si applica a chi, al momento della presentazione dell’istanza di conversione, è residente da sei anni o più nel territorio della Parte a cui inoltra l’istanza di conversione”. Per completezza, si evidenzia che la predetta disposizione è reciproca, ovvero è applicata anche al titolare di patente italiana che ne richiede la conversione in Serbia;
- deve presentare agli (UMC) tra la documentazione di rito, come di prassi la certificazione medica
prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;

Applicazione dell’articolo 5
Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida serbe:
- conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Applicazione dell’articolo 7
Si richiama l’attenzione sulla disposizione per cui l’originale della patente di guida serba può essere ritirata al titolare, solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione e non prima.
La patente di guida serba deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia con nota di trasmissione in cui codesti UMC devono sempre indicare:
- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l’art. 7 dell’Accordo;
- il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare qualsiasi eventuale successiva comunicazione nonché l’eventuale applicazione dell’articolo 9 dell’Accordo, qualora l’autorità serba ricevente dovesse riscontrare anomalie riguardanti la patente di guida serba, convertita in Italia.
Applicazione dell’articolo 8
Come già sopra indicato (cfr. precedente paragrafo 2) il Certificato di validità e autenticità, previsto dall’articolo 6 -paragrafo 3- emesso dalla Rappresentanza diplomatica serba, deve essere sempre presentato (unitamente alla documentazione di rito) dal titolare della patente serba, che richiede la conversione in Italia.
Nel predetto Certificato è contenuta anche la traduzione della patente di guida serba.

Quindi, con la presentazione di tale Certificato, si intende assolta la disposizione riportata nella prima parte del paragrafo 1 dell’articolo 8, che detta il principio generale -e valido per entrambe le Parti contraenti l’Accordo- concernente la richiesta della traduzione della patente di guida da convertire.
Prima di procedere alla conversione - in caso di dubbi riguardanti la patente di guida serba da convertire - gli UMC possono comunque chiedere alla Rappresentanza diplomatica serba, specifiche informazioni riguardanti la patente e chiarimenti relativi alle notizie riportate nel suddetto Certificato di validità e
autenticità come previsto dall’articolo 8.
Si fa presente che i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia, a cui codesti UMC potranno fare riferimento per l’applicazione di tutte le procedure previste nell’Accordo, verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

4 - Informativa sul trattamento dati personali
Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell’ambito di applicazione del RGPD (UE) 2016/679 e che la Repubblica di Serbia non è destinataria di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, l’Accordo è stato integrato con l’allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competi, individuato all’articolo 10 dell’Accordo stesso.
Per l’applicazione del suddetto articolo 10 – acquisito il parere della Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di questo MIT - con la presente Circolare si trasmettono:
- l’informativa sul trattamento dei dati personali, per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 21 marzo 2023, (di seguito informativa),