NOVITA' CQC

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Pubblicato il decreto legislativo 50 del 10/06/2020 che introduce parecchie novità alla materia carta qualificazione conducente in recepimento della direttiva UE 645/2018. 

 

Le novità avranno effetto non nell'immediato in quanto si dovranno attendere i vari decreti attuativi ma fin da ora possiamo avere un idea delle novità che saranno.

PRIMA NOVITA'

La prima novità riguarda il fatto che la CQC fino ad ora era riferita ai conducenti professionali cioè coloro che esercitavano l'attività di conducente. Ora questo riferimento viene eliminato collegando la carta di qualificazione alla patente. Il testo infatti recita:

"L’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e all’obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo."

Di fatto quindi tutti coloro in possesso di patenti superiori per usarle dovranno avere la cqc.

SECONDA NOVITA'

La seconda novità è che se da un lato viene richiesta la cqc a tutti i conducenti di patenti superiori dall'altra sono aumentate anche le esenzioni qui sotto riportate:

La qualificazione non è richiesta ai conducenti dei veicoli:

  • la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
  • ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
  • sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  • per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
  • utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
  • utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un’abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare della qualificazione professionale;
  • utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
  • che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente.

La qualificazione non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:

  • i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente;
  • i conducenti non offrono servizi di trasporto;
  • il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale (trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito o non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

La qualificazione non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

TERZA NOVITA'

Un altra novità riguarderà i corsi di rinnovo che avranno sempre durata di 35 ore ma con possibilità di svolgere alcune ore (10) in modalità e learning.

Inoltre saranno diminuite le ore a coloro che svolgono altri corsi specifici, ad esempio ADR, animali vivi, ecc.

QUARTA NOVITA'

Grossi cambiamenti verranno apportati anche ai contenuti dei corsi sia per il conseguimento sia per il rinnovo. Saranno infatti tolti alcune parti sostituite da materie più legate alla sicurezza e all'ecologia.

Sarà dato maggior risalto ai nuovi strumenti elettronici per la sicurezza attiva come ABS, ESP, ATC, AEBS, ecc e a tutti gli aspetti legati all'ecoguida.