OMICIDIO e LESIONI STRADALI

Riportiamo integralmente in neretto il testo degli articoli del codice penale che riguardano i nuovi reati di omicidio e lesioni stradale riassumendo successivamente le pene previste

Art. 589 bis CODICE PENALE

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589 ter CODICE PENALE

Nel caso di cui all'articolo art. 589 bis del c.p., se il conducente si dà alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

 

SANZIONI

Arresto: da 1 a 7 anni

Sospensione patente: fino a 5 anni

Revoca patente: SI

Nuovo conseguimento: dopo 5 anni; dopo 10 anni in caso di precedenti condanne per guida in stato ebrezza o alterazione psicofisica per stupefacenti; dopo 12 anni in caso di omissione soccorso

Se morte causata:

  • da eccesso velocità doppia rispetto al limite
  • da eccesso di velocità oltre 70 km/h nei centri abitati
  • da eccesso velocità maggiore di 50km/h su strade extraurbane
  • da passaggio al semaforo rosso
  • da guida contromano
  • da sorpasso su attraversamenti o su linea continua
  • da inversione di marcia su curve, dossi e incroci
  • guida in stato di ebrezza con tasso tra 0,8 – 1,5 gr/l

Arresto: da 5 a 10 anni

Sospensione patente: fino a 10 anni

Revoca patente: SI

Nuovo conseguimento: dopo 10 anni; dopo 20 anni in caso di precedenti condanne per guida in stato ebrezza o alterazione psicofisica per stupefacenti; dopo 30 anni in caso di omissione soccorso

Se morte causata da:

  • guida in stato di ebrezza con tasso maggiore di 1,5 gr/l
  • guida in stato di ebrezza con tasso maggiore di 0,8 gr/l per conducenti di taxi, ncc, autobus di linea, veicoli con massa complessiva maggiore di 3,5 t. e veicoli conto terzi

Arresto: da 8 a 12 anni

Sospensione patente: fino a 10 anni

Revoca patente: SI

Nuovo conseguimento: dopo 15 anni; dopo 20 anni in caso di precedenti condanne per guida in stato ebrezza o alterazione psicofisica per stupefacenti; dopo 30 anni in caso di omissione soccorso

In caso di più morti: pena prevista nei casi precedenti aumentata di tre volte per un massimo di 18 anni

 

Art. 590 CODICE PENALE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (2).

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violaizoni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Art. 590 bis CODICE PENALE

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590 ter CODICE PENALE

Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590 quarter CODICE PENALE

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

 

SANZIONI 

  • Lesioni lievissime: guaribili in 20 giorni
  • Lesioni lievi: guaribile tra 20 e 40 giorni

Arresto: fino a 3 mesi

Sospensione patente: fino a 3 anni

Revoca patente: per conducenti in guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico maggiore di 1,5 gr/l o in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti

Lesioni lievissime o lievi a più persone: pene aumentate di tre volte

  • Lesioni gravi: guaribili in più di 40 giorni o che abbiano procurato rischio di vita o lesioni permanenti a organi
  • Lesioni gravissime: lesioni che determinino malattie non curabili, sfregi al volto o perdita di arti e organi o la capacità di avere figli o la capacità di ragionare

Arresto: da 3 mesi a 3 anni  

Sospensione patente: fino a 10 anni

Revoca patente: SI

Nuovo conseguimento: dopo 5 anni; dopo 10 anni in caso di precedenti condanne per guida in stato ebrezza o alterazione psicofisica per stupefacenti; dopo 12 anni in caso di omissione soccorso

Se lesioni gravi o gravissime causate:

  • da eccesso velocità doppia rispetto al limite
  • da eccesso di velocità oltre 70 km/h nei centri abitati
  • da eccesso velocità maggiore di 50km/h su strade extraurbane
  • da passaggio al semaforo rosso
  • da guida contromano
  • da sorpasso su attraversamenti o su linea continua
  • da inversione di marcia su curve, dossi e incroci
  • guida in stato di ebrezza con tasso tra 0,8 – 1,5 gr/l

Arresto: da 1,5 a 4 anni

Sospensione patente: fino a 10 anni

Revoca patente: SI

Nuovo conseguimento: dopo 5 anni; dopo 10 anni in caso di precedenti condanne per guida in stato ebrezza o alterazione psicofisica per stupefacenti; dopo 12 anni in caso di omissione soccorso

Se lesioni gravi o gravissime causate da:

  • guida in stato di ebrezza con tasso maggiore di 1,5 gr/l
  • guida in stato di ebrezza con tasso maggiore di 0,8 gr/l per conducenti di taxi, ncc, autobus di linea, veicoli con massa complessiva maggiore di 3,5 t. e veicoli conto terzi

Arresto: da 3 a 7 anni

Sospensione patente: fino a 10 anni

Revoca patente: SI

Nuovo conseguimento: dopo 5 anni; dopo 10 anni in caso di precedenti condanne per guida in stato ebrezza o alterazione psicofisica per stupefacenti; dopo 12 anni in caso di omissione soccorso

In caso di lesioni gravi o gravissime a più feriti: pena prevista nei casi precedenti aumentata di tre volte per un massimo di 7 anni

 

AGGRAVANTI e ATTENUANTI

Le pene descritte sono aumentate del 33% nel caso di:

  • conducenti senza patente perchè mai conseguita
  • conducenti di veicoli non assicurati se guidati dal proprietario
  • omissione di soccorso

Le pene descritte possono essere ridotte del 50% nel caso di:

  • incidente in cui la colpa non si possa imputare al comportamento di un solo conducente