Patente A senza esame dal 18 settembre

patente

In gazzetta ufficiale il Decreto Ministero dei Trasporti del 09/06/2023  che disciplina l' accesso graduale a patente A2 ed A senza esame

In attesa delle circolari applicative dal 18 settembre si potrà iniziare con la nuova procedura pubblichiamo il testo del DM evidenziando in grassetto le principali novità
 

Art. 1 Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) «accesso graduale senza esame»: la modalità a mezzo della quale un conducente, già titolare da almeno due anni della patente di categoria A1 o A2, anche speciali, può conseguire rispettivamente una patente di categoria A2 o A, anche speciali, senza sostenere un esame di guida, a condizione che abbia completato una formazione conforme a quanto disciplinato dal presente decreto;
b) «formazione»: la formazione obbligatoria necessaria per l'accesso graduale senza esame;
c) «autorizzazione ad esercitarsi alla guida»: l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 1, del codice della strada;
d) «veicolo di categoria A2»: un veicolo conforme alle prescrizioni previste per la categoria A2 dall'allegato II, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
e) «veicolo di categoria A»: un veicolo conforme alle prescrizioni previste per la categoria A dall'allegato II, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
f) «approvazione della formazione»: l'attività con la quale la Direzione generale per la motorizzazione acquisisce nei sistemi informatici del CED gli esiti della formazione e li valida ai fini del conseguimento della patente di categoria A2 o A, anche speciale, senza esame;
g) «Direzione generale per la motorizzazione»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
h) «CED»: Il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.

 

Art. 2 Oggetto


1. Il presente decreto disciplina:
a) le modalità di ammissione alla formazione ai fini dell'accesso graduale senza esame alle patenti di categoria A2 ed A, anche speciale;
b) la durata, i contenuti e le modalità di espletamento della formazione;
c) le modalità di approvazione della formazione;
d) le modalità di rilascio della patente di categoria A2 o A all'esito dell'approvazione della formazione.

Art. 3 Modalità di accesso alla formazione


1. Ai fini dell'accesso graduale senza esame, può essere ammesso alla formazione:
a) ai fini del conseguimento della patente di categoria A2, anche speciale, il conducente che ha compiuto diciotto anni, in possesso da almeno due anni della patente di categoria A1, anche speciale, che è titolare dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di categoria A2;
b) ai fini del conseguimento della patente di categoria A, anche speciale, il conducente che ha compiuto venti anni, in possesso da almeno due anni della patente di categoria A2, anche speciale, che è titolare dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di categoria A.

2. È escluso dall'accesso alla formazione il conducente in possesso di abilitazione alla guida di veicoli di categoria A1 in quanto titolare di patente di categoria B ai sensi dell'art. 125, comma 2, lettera h), del codice della strada.
3. L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesta all'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente con apposita istanza finalizzata al conseguimento della patente A2 o A per accesso graduale senza esame. A tale istanza sono allegati:
a) certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada;
b) ricevuta di pagamento, a mezzo del portale dei pagamenti, di due imposte di bollo, una per la domanda ed una per la patente da emettersi;
c) ricevuta di pagamento, a mezzo del Portale dei pagamenti, del diritto di motorizzazione di cui alla tariffa 2 della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986.
4. Il candidato all'accesso graduale senza esame è iscritto nel registro dell'autoscuola che eroga la formazione nonchè, se ne ricorre il caso, nei registri del centro di istruzione automobilistica costituito dal consorzio al quale l'autoscuola aderisce.

 

Art. 4 Disciplina della formazione


1. La formazione riguarda tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e consta di 7 ore articolate, per obiettivi e contenuti, come segue:


a) preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale; manovre particolari ai fini della sicurezza stradale (durata 3 ore):

  • 1) l'allievo deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo ad indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
  • 2) l'allievo deve essere in grado di controllare la condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio e dei liquidi in generale, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
  • 3) l'allievo deve essere in grado di mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo, di parcheggiare il motociclo sul cavalletto e di scendere dallo stesso nel rispetto delle necessarie precauzioni;
  • 4) l'allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonchè la posizione dei piedi sui poggiapiedi. Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalità ivi previste;
  • 5) l'allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h. L'allievo deve essere altresì in grado di effettuare frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza, a una velocità minima di 50 km/h.

Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall'allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalità ivi previste;

b) guida nel traffico: l'allievo deve essere in grado di eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni (durata 4 ore):

  • 1) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; guida su strada rettilinea, frequentata da pedoni e transitata da veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; guida in curva; impegno e superamento di incroci e raccordi; cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; sorpasso e superamento: sorpasso di altri veicoli, superamento di ostacoli, ivi comprese vetture posteggiate; lasciarsi sorpassare da parte di altri veicoli. Le attività di guida devono impegnare anche elementi e caratteristiche stradali quali rotatorie, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, guida su lunghe salite e discese, gallerie;
  • 2) ingresso, guida e uscita dall'autostrada o strade extraurbane principali o secondarie: ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione.

2. La formazione di cui al comma 1, lettera a), può essere anche collettiva per un massimo di cinque candidati. La formazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere individuale. In ogni caso, ciascun candidato non può ricevere formazione per oltre tre ore al giorno.
3. La formazione si svolge su veicoli di categoria A2 o veicoli di categoria A, secondo l'abilitazione consentita dall'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 3, c. 1.
4. Al controllo del prescritto percorso formativo si provvede attraverso apposito applicativo, idoneo a rilevare per ciascun candidato, ciascun istruttore e ciascun veicolo, il luogo della formazione e la tipologia del percorso, le ore di formazione e la condotta di guida. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento e collegamento con il CED.
5. Al termine della formazione, e comunque entro il termine di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui l'allievo è titolare, l'autoscuola alla quale l'allievo risulta iscritto, tramite apposito applicativo messo a disposizione dal CED, genera per ciascun allievo un attestato conforme al modello di cui all'allegato 1. L'attestato è firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal responsabile didattico dell'autoscuola ed è trasmesso al CED nelle forme prescritte dal decreto di cui al comma 4.

 

Art. 5 Rilascio della patente


1. All'esito positivo dei controlli di cui all'art. 4, comma 4, ed acquisito l'attestato di cui all'art. 4, comma 5, la formazione è approvata e, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 120 del codice della strada, è emessa la patente di guida conseguita per accesso graduale senza esami che è trasmessa, per posta, al titolare della stessa.

 

Art. 6 Norme transitorie


1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4 e della realizzazione dell'applicativo ivi previsto, al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico erogato dalle autoscuole, o se ne ricorre il caso dai centri di istruzione automobilistica, il soggetto erogatore comprova le ore di formazione utili per l'accesso graduale senza esame secondo quanto disposto dai seguenti commi.
2. Successivamente all'emissione dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il soggetto erogatore della formazione, tramite apposita funzione messa a disposizione dal CED, genera per ciascun allievo uno o più fogli di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera. Su tale foglio, conforme all'allegato 2 del presente decreto, il sistema del CED riporta un codice antifalsificazione, i dati dell'autoscuola alla quale è iscritto l'allievo e quelli dell'allievo stesso, il numero dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui l'allievo è titolare e l'ufficio della motorizzazione civile che l'ha rilasciata.
3. Il soggetto erogatore della formazione, o persona da questi delegata, provvede prima dell'inizio di ciascuna lezione giornaliera, alla compilazione di due esemplari del medesimo foglio di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera, con l'indicazione del giorno e dell'ora previsti per tale lezione ed annotando, se ne ricorre il caso, gli estremi del centro di istruzione automobilistica al quale è stato conferito l'allievo. Un primo esemplare è conservato presso la sede del soggetto erogatore; un secondo esemplare è consegnato all'istruttore che, nel luogo ove si svolge la formazione, provvede a compilarlo in ogni sua parte, acquisendo quindi anche la firma dell'allievo ed apponendovi la propria. Tale ultimo esemplare, compilato in ogni sua parte, è riconsegnato al soggetto erogatore della formazione per le finalità di cui ai commi 4 e 5.
4. Concluso il percorso formativo, l'autoscuola a cui l'allievo è iscritto genera e firma l'attestato conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4 e presenta all'ufficio della motorizzazione civile competente la copia, che il soggetto erogatore della formazione ha dichiarato conforme all'originale, di ciascun foglio di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera e dell'attestato. L'ufficio della motorizzazione provvede quindi all'approvazione del percorso formativo, alla verifica dei requisiti soggettivi di cui all'art. 120 del codice della strada ed all'emissione della patente di categoria A2 o A così conseguita.
5. Gli originali di ciascun foglio di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera, in duplice esemplare, e dell'attestato di cui al comma 4 sono conservati dall'autoscuola alla quale è iscritto l'allievo oppure, limitatamente ai predetti fogli, dal centro di istruzione automobilistica se ne ricorre il caso, per almeno cinque anni.

 

Art. 7 Entrata in vigore


1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore, è stabilita la data di applicabilità delle disposizioni del presente decreto.

 

Art. 8 Disposizioni finali


1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2023 Il Ministro: Salvini