
Regolamento attuazione sistemi antiabbandono bambini

E' stato pubblicato in gazzetta il regolamento all'articolo 172 del codice della strada che disciplina le caratteristiche dei sensori anti abbandono per i bambini - DM 122 del 02/10/2019
Le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all' art 172 c.10 (83 euro / alle seconda violazione in due anni sospensione della patente).
Art. 1 omissis
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui all'articolo 172 del codice della strada.
2. Il presente regolamento non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione. Quando i dispositivi contemplati dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare tale legislazione.
Art. 3 Caratteristiche generali
1. Il dispositivo antiabbandono puo' essere:
a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Art. 4 Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
1. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punto 1, al presente regolamento.
2. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti 1 e 2, al presente regolamento.
Art. 5 Obblighi per il fabbricante
1. Quando un dispositivo antiabbandono e' messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato.
2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all'articolo 4.
3. Per il dispositivo di cui all'articolo 3, lettera c), la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini.
4. Ai fini di cui all'articolo 6, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformita', redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformita', il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all'articolo 4.
5. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali cio' non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
Art. 6 Vigilanza del mercato
1. La vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono e' effettuata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del regolamento UE n. 2019/1020.
Art. 7 omissis
ALLEGATI
Allegato A (articolo 4) Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
1. Caratteristiche funzionali essenziali
a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di eta' inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale e' trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessita' di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;
e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali
a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.
Allegato B (articolo 5, comma 4) Modello dichiarazione di conformita' ai sensi del Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni
Il fabbricante o suo rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione europea …………………………………
dichiara che il nuovo dispositivo antiabbandono descritto di seguito………………………………………
è conforme alle disposizione del DM …………………..
data ……firma.......