VISTO l’articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli; VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge n. 130 del 16 novembre 2018 che, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, ha introdotto specifiche misure compensative per la mobilità della città di Genova ed in particolare per il settore dell’autotrasporto; CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’articolo 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada; CONSIDERATO che, al fine di rendere più agevole l’attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni; VISTA la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 7919 del 29/11/2018. DECRETA Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo Codice della Strada (di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2019 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell’articolo 2. 2. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all’art. 54 del C.d.S., nonché alle macchine agricole di cui all’art. 57 del C.d.S.. 3. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 6 dell’articolo 10 del C.d.S.. 4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 13, si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto. 5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del C.d.S.. 6. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. 7. Il presente decreto, con le modalità di cui all’articolo 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1. Art. 2 (Calendario dei divieti) 1. E’ vietata la circolazione dei veicoli di cui all’articolo 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2019 di seguito elencati: GENNAIO 1 martedì 09,00 22,00 6 domenica 09,00 22,00 13 domenica 09,00 22,00 20 domenica 09,00 22,00 27 domenica 09,00 22,00 FEBBRAIO 3 domenica 09,00 22,00 10 domenica 09,00 22,00 17 domenica 09,00 22,00 24 domenica 09,00 22,00 MARZO 3 domenica 09,00 22,00 10 domenica 09,00 22,00 17 domenica 09,00 22,00 24 domenica 09,00 22,00 31 domenica 09,00 22,00 APRILE 7 domenica 09,00 22,00 14 domenica 09,00 22,00 19 venerdì 14,00 22,00 20 sabato 09,00 16,00 21 domenica 09,00 22,00 22 lunedì 09,00 22,00 25 giovedì 09,00 22,00 28 domenica 09,00 22,00 MAGGIO 1 mercoledì 09,00 22,00 5 domenica 09,00 22,00 12 domenica 09,00 22,00 19 domenica 09,00 22,00 26 domenica 09,00 22,00 GIUGNO 2 domenica 07,00 22,00 9 domenica 07,00 22,00 16 domenica 07,00 22,00 23 domenica 07,00 22,00 30 domenica 07,00 22,00 LUGLIO 6 sabato 08,00 16,00 7 domenica 07,00 22,00 13 sabato 08,00 16,00 14 domenica 07,00 22,00 20 sabato 08,00 16,00 21 domenica 07,00 22,00 26 venerdì 16,00 22,00 27 sabato 08,00 22,00 28 domenica 07,00 22,00 AGOSTO 2 venerdì 16,00 22,00 3 sabato 08,00 22,00 4 domenica 07,00 22,00 9 venerdì 16,00 22,00 10 sabato 08,00 22,00 11 domenica 07,00 22,00 15 giovedì 07,00 22,00 17 sabato 08,00 16,00 18 domenica 07,00 22,00 24 sabato 08,00 16,00 25 domenica 07,00 22,00 31 sabato 08,00 16,00 SETTEMBRE 1 domenica 07,00 22,00 8 domenica 07,00 22,00 15 domenica 07,00 22,00 22 domenica 07,00 22,00 29 domenica 07,00 22,00 OTTOBRE 6 domenica 09,00 22,00 13 domenica 09,00 22,00 20 domenica 09,00 22,00 27 domenica 09,00 22,00 NOVEMBRE 1 venerdì 09,00 22,00 3 domenica 09,00 22,00 10 domenica 09,00 22,00 17 domenica 09,00 22,00 24 domenica 09,00 22,00 DICEMBRE 1 domenica 09,00 22,00 8 domenica 09,00 22,00 15 domenica 09,00 22,00 22 domenica 09,00 22,00 24 martedì 09,00 14,00 25 mercoledì 09,00 22,00 26 giovedì 09,00 22,00 29 domenica 09,00 22,00 Art. 3 (Agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero) 1. Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal Regolamento CE n. 561/2006 e successive modifiche, termini dopo l’inizio del divieto di cui all’articolo 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo. 3. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore due. 4. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale. Art. 4(Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna) 1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro. 3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica. Art. 5 (Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia) 1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica. 3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due. Art. 6 (Agevolazioni per il trasporto intermodale) 1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all’estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all’estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro. 2. Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui 7 all’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco. 3. Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci. 4. L’anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all’estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle unità di carico. 5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come definita dall’articolo 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna, e per il solo viaggio di rientro in sede. 6. Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. Art. 7 (Categorie dei veicoli esentati dal divieto) 1. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti Enti: a) Forze di Polizia; b) Forze Armate; c) Vigili del Fuoco; d) Protezione Civile; 8 e) Croce Rossa Italiana; f) Regioni ed altri Enti territoriali, anche in forma associata. 2. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova altresì applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi: a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica; b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso raccolta rifiuti e nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio nettezza urbana”, nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema PT o con l’emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; e) servizi radiotelevisivi; f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade; g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità. 3. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova altresì applicazione per i veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi: a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; d) autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento; e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia pubblico sia privato; f) macchine agricole ai sensi dell’articolo 57 del C.d.S., e macchine agricole eccezionali ai sensi dell’articolo 104 del C.d.S., fermi restando la necessità dell’autorizzazione di cui al comma 8 del medesimo articolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell’articolo 175, comma 2 del C.d.S., sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’articolo 2 del C.d.S.. 4. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari: a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; 5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 8 (Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto) 1. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci 2. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto: a) pulcini destinati all’allevamento; b) animali vivi destinati alla macellazione; c) animali vivi provenienti dall’estero; d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore. 3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f) e g), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 9 (Condizioni per la circolazione in deroga al divieto) 1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell’articolo 10 e in base alle procedure contenute nell’articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 2, esclusivamente nei seguenti casi: a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all’articolo 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite; b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite; c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature; d) trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti; e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto; f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto; g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del C.d.S., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto; h) circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera; i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche. 2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 10 (Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga) 1. Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 9 i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all’articolo 2, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi: a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare: ? per i prodotti agricoli, di cui all’articolo 9, c. 1, lett. a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta; ? per le merci destinate all’alimentazione degli animali da allevamento, di cui all’articolo 9, c. 1, lett. b), il periodo necessario a risolvere la criticità dell’approvvigionamento; ? per i cantieri edili, di cui all’articolo 9, c. 1, lett. c), le date di inizio e fine previste per il cantiere; ? per i prodotti dell’industria a ciclo continuo, di cui all’articolo 9, c. 1, lett. d) il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente; ? per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all’articolo 9, c. 1, lett. e) il programma degli eventi cui si intende partecipare; ? per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all’articolo 9, c. 1, lett. f) il programma degli eventi cui si intende partecipare; ? per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 9, c. 1, lett. g) la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto; ? per i veicoli provenienti dall’estero di cui all’articolo 9, c. 1, lett. h) la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto; ? per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all’articolo 9, c. 1, lett. i) la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto; b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione; c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati; d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell’articolo 9, comma 1, lettere da a) a i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga. 2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto. 3. Per i veicoli provenienti dall’estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine. Art. 11 (Procedure per il rilascio dell’autorizzazione prefettizia) 1. La Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all’articolo 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture - Uffici Territoriali di Governo competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri: a) accertamento della sussistenza dell’effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell’articolo 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche; b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento; c) verifica dell’indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto; d) accertamento dell’assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade; e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale. 2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto, la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare. 3. La Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, al termine dell’istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato: a) l’arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione; b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione; c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga; d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga; e) l’eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 4. Per le autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. 5. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare, anche in via permanente, alla circolazione durante i periodi di divieto, i veicoli di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h). Art. 12 (Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto) 1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’articolo 2, anche dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 maggio al 8 settembre 2019. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi: a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi: ? militari e delle Forze di Polizia; ? militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente; ? civili, commissionati dalle Forze Armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente; b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio 15 decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t, è consentito limitatamente ai seguenti casi: a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell’Allegato A dell’accordo ADR: ? 1.1.3.1 ? 1.1.3.2 ? 1.1.3.3 ? 1.1.3.6 ? 1.7.1.4 b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell’Allegato A dell’accordo ADR; c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell’Allegato A dell’accordo ADR; d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell’Allegato A dell’accordo ADR. 4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all’articolo 2. 5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall’articolo 7, comma 3, lettera e) Art. 13 (Disposizioni transitorie per i veicoli da/verso il porto di Genova) 1. Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti al porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro. Art. 14 (Disposizioni finali e di coordinamento) 1. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell’interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 11. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d’intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, sarà verificata, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell’autotrasporto. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana