TITOLO 1

Disposizioni generali

 

Art. 1 C.D.S.

Principi generali.

1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l’uso dei velocipedi.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

 

Art. 1. Regolamento di Attuazione

Relazione annuale

1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore. 

2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio.

 

Art. 2 C.D.S.

Definizione e classificazione delle strade 

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 

  • A - Autostrade; 
  • B - Strade extraurbane principali; 
  • C - Strade extraurbane secondarie; 
  • D - Strade urbane di scorrimento; 
  • E - Strade urbane di quartiere; 
  • E bis - Strade urbane ciclabili
  • F - Strade locali; 
  • Fbis - Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. 

D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. 

E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 

E bis  -  Strada  urbana  ciclabile:  strada  urbana  ad  unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi,  con  limite  di velocita' non superiore a 30 km/h, definita da  apposita  segnaletica verticale ed orizzontale, con priorita' per i velocipedi

F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. 

Fbis. ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

4. É denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare, e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando:

a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; 
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; 
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; 
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. 
C - provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aereoporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. 
Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste, sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

 

Art. 2. Regolamento di Attuazione

Classificazione delle strade

1. Il decreto del ministro dei Lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del Codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993, è predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui agli articoli 2, commi 5, 6 e 7, del Codice. Le strade statali, costruite successivamente all'entrata in vigore del Codice, sono classificate con decreto del ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri. 

2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali. 

3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese e a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e per la sicurezza stradale. Tale trasmissione è effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. può prendere in carico la strada, sempre che sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del Codice. 

4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 5, del Codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il presidente della regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del Codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. 

5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4. 

6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.

7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale. 

8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 5, del Codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del Codice per ciascuna classe di strada.

9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 5, del Codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 8, del Codice.

10. I divieti e le prescrizioni, previste dal Codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per la classificazione.

 

Art. 3. Regolamento di Attuazione

Declassificazione delle strade 

1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste dall'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del Codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del Codice.

2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del ministro dei Lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti.

3. Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato.

4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice.

5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale.

6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione previste per le strade statali, mediante emanazione del decreto da parte del ministro della Difesa su proposta del Comando regione militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico militare competente.

Art. 4. Regolamento di Attuazione Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade

1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, si rende necessario il trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, si provvede a norma dei commi seguenti.

2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del ministro dei Lavori pubblici, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori pubblici e il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. Per le strade non statali il decreto è emanato dal presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5, e 6. Le variazioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino regionale, sono comunicate all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice.

3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.

4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del Codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima.

5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari.

6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada è oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

7. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

 

Art. 3 C.D.S.

Definizioni stradali e di traffico 

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.

6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidare in determinate direzioni.

7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composto da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o determinata traiettoria.

12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata  mediante  una  striscia  bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade  dei velocipedi nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri  veicoli  e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile  puo' essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensionidella carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal  caso  essa  e'  parte  della  corsia  veicolare  e  deve  essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia  ciclabile  puo' essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti  fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle  strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai  velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia  di
sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-ter)  Corsia  ciclabile  per  doppio  senso  ciclabile:   parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al  senso  di  marcia,  delimitata  mediante  una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea  a permettere la circolazione sulle  strade  urbane  dei  velocipedi  in senso  contrario  a  quello  di  marcia   degli   altri   veicoli   econtraddistinta dal simbolo del velocipede. La  corsia  ciclabile  e' parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli

13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20) Curva: Raccordo longitudinale tra due tratti rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. É parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27) Isola di fanalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.

29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.

30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.

31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34 bis) Parcheggio Scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità.

35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei

velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.

43) Rampa di intersezione: strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinchè i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. 

58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita' della  quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui e' garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente,  delimitata  lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

 

Art. 5. Regolamento di Attuazione

Altre definizioni stradali e di traffico; delimitazione del centro abitato

1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del Codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie.

2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal Codice e dal presente regolamento all'interno e all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni"; 
b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.

4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.

5. I segnali di inizio e di fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.

6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni di base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade comunali" di cui al comma 1.

7. Nel caso in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del Codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data d'inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice.

 

Art. 4. Delimitazione del centro abitato

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

 

Art. 5 C.D.S.

Regolamentazione della circolazione in generale

1. Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

 

Art. 6. Regolamento di Attuazione

Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del ministro dei Lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza

1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del Codice, è esercitato dal ministro dei Lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del Codice e del presente regolamento nonchè delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.

2. Il ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.

3. Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del Codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni di istituto, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento dell'A.N.A.S. territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell'indicato ufficio statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada può essere esercitato dal ministro dei Lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.

5. Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente ufficio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, può essere emanato, su delega del ministro dei Lavori pubblici, dal dirigente preposto all'Ispettorato generale.

6. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari per ovviarvi. É fissato il termine, che non può essere, in genere, inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave situazione di pericolo, il termine indicato può essere motivatamente ridotto.

7. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge.

8. Trascorso di diffida, il ministro dei Lavori pubblici ordina, con provvedimento notificato all'ente proprietario inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie incaricando chi deve provvedervi e le modalità di essa.

9. Ultimata l'esecuzione delle opere, il ministro dei Lavori pubblici emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell'ente diffidato, di rivalere completamente il ministero dei Lavori pubblici di tutte le somme erogate per l'esecuzione delle stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

 

Art. 7. Regolamento di Attuazione

Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe

1. Il decreto del ministro dei Lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del Codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente regolamento.

2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:

a) i giorni festivi; 
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.; 
c) (abrogato)

3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:

a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonchè dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del Codice;

b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purchè muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio.

4. Con i provvedimenti previsti il ministro dei Lavori pubblici disciplina la facoltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività, ivi comprese quelle legate alle attività agricole, da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì escluse dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio.

 

Art. 6 C.D.S.

Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonchè per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

a. disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b. stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c. riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d. vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e. prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
f. vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a. per le strade e le autostrade statali dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b. per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c. per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d. per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e. per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi. Il prefetto, inoltre, nei giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.

7. Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aereoportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aereoporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari, sempre sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonchè della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finchè non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

 

Art. 8. Regolamento di Attuazione

Aree interne ai porti e aeroporti

1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.

 

Art. 7 C.D.S.

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a. adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; 

b. limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; 

c. stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; 

d. riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite; 

f. stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le aree urbane; 

g. prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h. istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 

i. riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

i-bis stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale  a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico  senso  di  marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facolta' puo' essere prevista indipendentemente dalla larghezza della  carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per  la  sosta  veicolare  e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito.  Tale  modalita'  di circolazione dei velocipedi e' denominata 'doppio senso ciclabile' ed e' individuata mediante apposita segnaletica;

i-ter consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade  di cui alla lettera i), purche' non siano presenti  binari  tramviari  a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo  delle strade non sia inferiore a 4,30 m.)

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20 salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonchè dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la viabilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonchè per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorchè di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonchè le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

9 bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

11-bis. Nelle zone scolastiche  urbane  puo'  essere  limitata  o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o  di  alcune categorie di veicoli, in orari e con modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non  si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al  trasporto  degli alunni frequentanti  istituti  scolastici,  nonche'  ai  titolari  di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti  previsti  al presente comma e' soggetto alla sanzione  amministrativa  di  cui  al
comma 13-bis

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento dl una somma da euro 87 a euro 345.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 673 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 333 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 26 ad Euro 102 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II

 

Art. 8 C.D.S.

Circolazione nelle piccole isole 

1. Nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734.

 

Art. 9 C.D.S.

Competizioni sportive su strada

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da da euro 868 a euro 3.471, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8-bis. (Abrogato)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 173 a euro 695, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

 

Art. 9 bis C.D.S.

Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.110 a euro 30.650.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme

 

Art. 9 ter C.D.S.

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.110 a euro 30.650.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

 

Art. 10 C.D.S.

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

1. É eccezionale il veicolo che, nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. É considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a. il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, semprechè non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b. il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo

3. É considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorchè trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorchè per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a. non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b. circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c. da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d. per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purchè l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a. veicoli a motore isolati:
due assi: 20 t;
tre assi: 33 t;
quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; 
b. complessi di veicoli:
quattro assi: 44 t;
cinque o più assi: 56 t;
cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalita’ semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonchè alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorchè presenta all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonchè dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, i criteri per l'imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.

18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 796 a euro 3.212.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 642. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorchè maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sè l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonchè la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorchè il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 341 a euro 1.365. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.

 

Art. 10. Regolamento di Attuazione

Veicoli qualificati mezzi d'opera

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui agli articoli 10, comma 16 e all'articolo 54, comma 1, lettera n) del Codice sono determinate dalle disposizioni indicate nell' appendice III al presente titolo.

2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.

 

APPENDICE III ART. 10 (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI MEZZI D'OPERA)

1. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato:

a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico;
b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi;
c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o più assi: 14 t;
e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il ±25%;
f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato;
g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m;
h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm;
i) velocità massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocità, conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocità regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;
l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di più assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione;
m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale;
n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica.

2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti:

a) per gli autoarticolati: la massa aderente minima deve risultare non inferiore al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque o più assi. Nel caso di autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima è sostituita da quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio;
b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore è elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I;
c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o più assi non deve essere inferiore a 17,6 t.

3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.

4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a, e, f, g ed h; si applicano altresì ad essi le restanti norme valide per la categoria O4. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.

 

Art. 11. Regolamento di Attuazione

Dispositivi di segnalazione visiva

1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.

2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione o conformi a direttive Cee o a regolamenti Ece-Onu recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all'articolo 266.

3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del Codice.

4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonchè quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.

5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:

a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;

b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.

6. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonchè i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.

 

Art. 12 Regolamento di Attuazione

Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli

1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del Codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell' appendice IV al presente titolo.

2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione es soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione dei veicoli.

 

APPENDICE IV ART. 12 (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI AUTOVEICOLI AD  USO SPECIALE PER IL SOCCORSO STRADALE)

1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice.

2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.

3. È ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale.

4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217;
b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50x50 cm, segnalati come sopra disposto;
c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata;
d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b);
e) il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento;
f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b);
g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE;
h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;
i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

 

Art. 13. Regolamento di Attuazione

Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali

1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del Codice, sono dei seguenti tipi:

a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio;
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio;
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.

1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.

2. L'autorizzazione periodica:

A) É rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62;
b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto rispettino le condizioni di cui al comma 9; 
d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a m 0,20; 
f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 
2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m. 
Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità e purchè siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:

a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari; 
b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera; 
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; 
d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purchè non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore; 
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; 
f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti: altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;
g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; 
h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m. L'autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice.

3. L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del Codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del Codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del Codice.

4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.

5. Per le autorizzazioni di tipo periodico, di cui al comma 2, punto A), è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del Codice; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta, qualora imposta. É consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del Codice.

6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del Codice. Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.

7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che: 
a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta;
b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'articolo 16;
c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice; 
d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo già corrisposto ai sensi dell'articolo 18, ove dovuto. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.

8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.

9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del Codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.

10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.

 

Art. 14. Regolamento di Attuazione 

Domande di autorizzazione

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.

2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d'urgenza.

3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:

a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3;
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.

4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purchè di documentata abbinabilità, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.

5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:

A) per le autorizzazioni di tipo periodico:

a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonchè dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, punto B);
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonchè i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;
c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito; 
d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio; 
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico; 
c) il percorso interessato al transito; 
d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento, purchè tale modalità sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice. È ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.

9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari è corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) o c); le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a), è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale già immatricolato, del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonchè dal disegno d'insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia.

11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell'articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall'esercente l'attività di soccorso o di rimozione, oppure corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.

12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilità dei complessi deve essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma 3, ovvero con analoga attestazione dello stato d'origine, ovvero producendo copia di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità.

13. La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve essere relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall'interessato conforme all'originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.

 

Art. 15. Regolamento di Attuazione

Domande di rinnovo e di proroga

1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva dell'autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati.

2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza, deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da:

a) estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da rinnovare; 
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione; 
c) ricevuta, in originale o in copia secondo i casi, salvo che non sia altrimenti acquisita dall'ente stesso, attestante il pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 18, ove previsto, e delle spese di cui all'articolo 19, aggiornati all'anno in cui avviene il rinnovo;
d) copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'articolo 14, comma 13.

3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono a domanda dell'interessato essere prorogate una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, da presentarsi in carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

5. Le domande di modifiche ovvero integrazioni ad autorizzazioni già rilasciate ed in corso di validità devono essere presentate con le modalità previste dal comma 2, e devono essere evase nei termini previsti dal comma 3.

 

Art. 16. Regolamento di Attuazione

Provvedimento di autorizzazione

1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perchè le prescrizioni siano il più possibile uniformi.

2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonch sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con il pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza; 
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso; 
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari; 
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m; 
e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; 
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo; 
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del Codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica delle condizioni di cui alla lettera e).

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice:

a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m; 
b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire; 
c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora. La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:

a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta; 
b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.

6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonchè le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell' interno.

6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico.
Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice.

7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b).

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.

12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorchè effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.

13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purchè suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.

14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al Codice della strada, alle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. Gli organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.

15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la motorizzazione.

16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonchè, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del Codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.

 

Art. 17. Regolamento di Attuazione

Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.

2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.

4. É facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

5. É fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

 

Art. 18. Regolamento di Attuazione

Indennizzo

1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del Codice si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio del 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire. Per gli indici Istat di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro il 1° dicembre di ogni anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione può essere effettuata in forma digitale.

3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3 - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

4. É consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente nè i singoli itinerari richiesti, nè l'effettivo carico del singolo trasporto.

5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:

a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g):

1) sino a 20 t, euro 510,26;
2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09; 
3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera:

1) sino a 20 t, euro 169,91; 
2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48; 
3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26; 
4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.

6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, alle lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso l'autorizzazione avrà il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata.
Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.

7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.

8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di X/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi X di validità dell'autorizzazione.

9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici Istat, di cui al comma 1.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

 

Art. 19. Regolamento di Attuazione

Oneri a carico del richiedente

1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.

2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possano essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonchè alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.

 

Art. 20. Regolamento di Attuazione

Aggiornamenti

1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.

 

Art. 11 C.D.S.

Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali; 
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; 
d) la scorta per la sicurezza della circolazione; 
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

 

Art. 21. Regolamento di Attuazione

Coordinamento dei servizi di polizia stradale. Rilascio di informazioni

1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del Codice, provvede con proprie direttive, il ministro dell'Interno.

2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.

3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del Codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.

4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

 

Art. 12. C.D.S.

Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; 
b) alla Polizia di Stato; 
c) all'Arma dei carabinieri; 
d) al Corpo della guardia di finanza; 
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; 
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; 
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; 
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono; 

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; 

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,  nell'ambito del territorio di competenza

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; 

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria  e  al  Corpo  forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

 

Art. 21. Regolamento di Attuazione

Coordinamento dei servizi di polizia stradale. Rilascio di informazioni

1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del Codice, provvede con proprie direttive, il ministro dell'Interno.

2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.

3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del Codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.

4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela

 

Art. 22. Regolamento di Attuazione

Organi preposti

1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Codice, provvede il ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio polizia stradale.

2. Sono organi diretti del ministero dell'Interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i compartimenti della polizia stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonchè i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessità dei servizi medesimi con decreto del ministro dell'Interno.

3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del Codice, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.

4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del Codice, anche in esecuzione all'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso Codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.

 

Art. 23. Regolamento di Attuazione

Esame di qualificazione

1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del Codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del Codice. Per gli enti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del Codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del Codice, le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni.

3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione sanzionatori, nonchè alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.

4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.1); essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.

5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza della amministrazione di appartenenza.

 

Art. 24. Regolamento di Attuazione

Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt

1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale devono usare quando non siano in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Codice, deve essere conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore nero;
c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;
d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'ALT agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dei casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.

3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del Codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.

4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.

5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 3 

Art. 12-bis.

Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

1.  Con  provvedimento  del  sindaco  possono  essere   conferite funzioni di prevenzione e accertamento  di  tutte  le  violazioni  in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento  per la  sosta  regolamentata  o  a  pagamento,  aree  verdi  comprese,  a dipendenti comunali o delle societa' private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei  parcheggi.  Con
provvedimento  del  sindaco  possono,  inoltre,  essere  conferite  a dipendenti comunali o a dipendenti delle  aziende  municipalizzate  o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia
delle strade funzioni di  prevenzione  e  accertamento  di  tutte  le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attivita'.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento  delle  violazioni  in materia  di  sosta  e  di  fermata   sono   svolte   dal   personale, nominativamente designato in tale funzione con il  provvedimento  del sindaco di cui  al  comma  1,  previo  accertamento  dell'assenza  di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e  il  superamento di un'adeguata formazione. Tale  personale,  durante  lo  svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche  al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico  di persone. A tale personale  sono  inoltre  conferite,  con  le  stesse modalita'  di  cui  al  comma  1,  le  funzioni  di   prevenzione   e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo e' conferito il  potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e  158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi  dei  commi  1  e  2, nonche' di disporre la rimozione dei veicoli ai  sensi  dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti  oggetto  di  affidamento  di  cui  al presente articolo. Al suddetto personale e' conferito  il  potere  di contestazione nonche' di redazione e sottoscrizione  del  verbale  di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale  di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma  3  e',  altresi', conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia
di  sosta  o  di  fermata  in  aree  limitrofe   a   quelle   oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attivita' di  propria  competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli  spazi  per
la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o  delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente  dalle societa' di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo  periodo, ha possibilita' di accertare violazioni relative alla  sosta  o  alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle  aree  oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono  lo  spazio  minimo indispensabile per compiere le  manovre  necessarie  a  garantire  la concreta  fruizione  dello  spazio  di  sosta  regolamentata  o   del
parcheggio oggetto dell'affidamento.
5.  L'attivita'  sanzionatoria  di  cui   al   presente   articolo, successiva all'emissione  del  verbale  da  parte  del  personale,  e l'organizzazione   del   relativo   servizio   sono   di   competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici  o  i  comandi  a cio' preposti, a cui compete anche tutta l'attivita' autorizzativa  e
di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 la  facolta'  di  esercitare  tutte  le  azioni necessarie al  recupero  delle  evasioni  tariffarie  e  dei  mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi  e  le penali. Le modalita' operative  e  gli  importi  di  tali  azioni  di
recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto  concedente  ed il concessionario.
6.  Ai  fini  dell'accertamento  nonche'  per  la  redazione  della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente  articolo e'  possibile  ricorrere  all'uso  della  tecnologia  digitale  e   a strumenti elettronici e fotografici.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica