TRASPORTO SCOLASTICO
DECRETO 31 gennaio 1997
Oggetto: Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico. (GU Serie Generale n.48 del 27-02-1997)
Art. 1.Veicoli da adibire al trasporto scolastico
1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo puo' essere effettuato con:
a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle
norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprieta', usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facolta' di compera (leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati
che dimostrino di averne titolo;
b) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al
decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprieta', usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facolta' di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
c) autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti
muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
Art. 2. Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico
1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.
3. I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati
solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore.
Art. 3. Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi
1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a):
a) gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui
nome il veicolo e' immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti;
b) gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il
veicolo e' immatricolato frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente
scuola;
c) gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in
cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa e' ammesso anche per le attivita' scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorita' scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.
3. Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attivita' di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.
Art. 4. Gestione del servizio di trasporto scolastico
1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui alla lettera a) dell'art. 1, possono essere guidati, in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 luglio 1994, art. 4, comma 2, oltre che da un dipendente dell'ente intestatario delle relative carte di circolazione, anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente medesimo. In tale ipotesi il conducente deve essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, art. 6.
2. Quando i comuni e gli altri enti locali, per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico ricorrono alle forme di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 3 gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a), possono essere guidati dai dipendenti di uno degli enti interessati.
Art. 5.Abrogazione di norme precedentemente in vigore
1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 2 febbraio 1996 ed abroga tutte le disposizioni contrarie od incompatibili emanate in precedenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 1997
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
III Direzione Centrale - Div. 32
IV Direzione Centrale - Div. 43
Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23
Prot. n. 1028 CA/58/B Prot. n. 736
Oggetto: D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"
Con il decreto in oggetto individuato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 27.2.1997 si è inteso riunire in un unico testo le disposizioni relative al trasporto scolastico sia in funzione dei veicoli da adibire e del loro utilizzo, sia della loro gestione.
Il su menzionato decreto sostituisce integralmente il D.M. 2.2.1996 la cui applicazione era stata, tra l'altro, differita dal successivo D.M. 29.4.1996 al 1° settembre 1997.
VEICOLI DA ADIBIRE AL TRASPORTO SCOLASTICO (art. 1)
L'art. 1 del D.M. 31.1.1997 individua tutti i veicoli da adibire al trasporto scolastico elencandoli nel modo seguente:
- Autobus - Minibus - Scuolabus - Miniscuolabus immatricolati in uso proprio.
- Autobus - Minibus - Scuolabus - Miniscuolabus immatricolati in uso terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.
- Autovetture in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente.
Dall'elencazione sopra descritta emerge la possibilità prevista dalla nuova disciplina di estendere le disposizioni inerenti al trasporto scolastico ad ogni categoria di veicoli suscettibili, in base alle loro caratteristiche tecniche, di essere utilizzati per detto trasporto da parte di operatori sia pubblici che privati.
UTILIZZO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO (art. 2)
In base alle loro caratteristiche tecniche, possono essere utilizzati:
- Autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso proprio;
- Autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente. Sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi. Gli autobus con caratteristiche urbane non possono essere destinati all'esclusivo trasporto di alunni.
- Autovetture immatricolate in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente non adibite esclusivamente al trasporto scolastico.
Al fine dell'effettuazione del trasporto scolastico tutti i veicoli in precedenza indicati debbono essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (nuovo Codice della Strada); in particolare debbono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione relative ai veicoli in uso proprio, nonché quelle derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli che necessitano di tali titoli autorizzativi.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto in oggetto i veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo anche dai bambini della scuola materna.
Tuttavia, essendo in quest'ultimo caso previsto l'obbligo della presenza di almeno un accompagnatore, lo stesso deve trovare posto, quando trattasi di scuolabus e miniscuolabus, su di un sedile che ammetta la presenza di una persona che abbia la conformazione fisica di un adulto.
Si precisa, inoltre, come non ricorra la necessità che l'accompagnatore sia un dipendente dell'Ente a nome del quale il veicolo è immatricolato.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto in esame è altresì consentito il trasporto dei bambini frequentanti l'asilo nido, ma solo a condizione che gli stessi siano trattenuti da idonei sistemi di ritenuta (art. 172, comma 5, C.d.S.) .
Si ricorda, infine, che il trasporto scolastico effettuato a mezzo di autovetture deve comunque essere uniformato a quanto stabilito dagli artt. 85 e 172 C.d.S., nonché dai Regolamenti comunali, emanati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , che disciplinano il servizio di noleggio con conducente.
Resta inteso che nulla è innovato per quanto riguarda il trasporto scolastico effettuato dalle autovetture immatricolate in servizio da piazza (taxi) nei limiti ed alle condizioni previste ed autorizzate dai Regolamento Comunali che disciplinano il servizio da piazza.
UTILIZZO DEI VEICOLI IN USO PROPRIO A NOME DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI O LORO CONSORZI (art. 3)
Con specifico riguardo, poi, all'utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti locali o loro consorzi, si precisa che gli stessi possono utilizzare detti veicoli per trasportate:
- Alunni e bambini abitanti nel territorio comunale, che frequentano scuole dell'obbligo o scuole materne site nel territorio medesimo;
- Alunni e bambini abitanti nel territorio comunale, che frequentano scuole dell'obbligo o scuole materne ubicate nel territorio di altri Comuni, qualora presso il Comune stesso non siano istituite dette scuole;
- Alunni e bambini, frequentanti la scuola dell'obbligo o la scuola materna, abitanti in comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo, solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti regolati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 . A tal fine si precisa che per singoli casi è sufficiente l'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui dimora l'alunno o il bambino.
I veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comune, degli altri Enti locali o loro consorzi possono essere utilizzati oltre che per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo o dei bambini della scuola materna dalle proprie abitazioni alle sedi degli Istituti scolastici e viceversa, anche per lo svolgimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche autorizzate dalle competenti Autorità (Provveditore agli Studi, Organi Collegiali, Capi di Istituto, ecc.) o programmate dai Comuni o dagli altri Enti locali (es. gite scolastiche, attività ricreativo-culturali, sportive, di medicina scolastica, ecc.), anche quando tali attività vengano realizzate nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3° del decreto in oggetto, si rammenta che i miniscuolabus per trasporto di 15 persone al massimo compreso il conducente sono esonerati dall'obbligo della dotazione del cronotachigrafo, a condizione che venga utilizzato il libretto individuale di controllo per la registrazione dei tempi di guida e di riposo.
Nel caso delle attività scolastiche ed extra scolastiche di cui sopra il trasporto è limitato agli alunni ed ai bambini frequentanti le scuole dell'Ente organizzatore ed il personale di bordo, qualora il trasporto venga effettuato fuori dal territorio dell'Ente a cui nome è immatricolato il veicolo, deve essere in possesso della necessaria documentazione autorizzatoria rilasciata dalle Autorità organizzatrici.
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (art. 4)
veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti locali o loro consorzi, per disposto dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto in esame, possono essere condotti da:
- Soggetti legati da un rapporto di lavoro anche precario con l'Ente a nome del quale il veicolo è immatricolato;
- Soggetti non legati da un rapporto di lavoro con l'Ente predetto ma che siano in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasporto viaggiatori su strada (art. 6, D.M. 20 dicembre 1991, n. 448) .
- Dipendenti di uno qualsiasi degli Enti legati da rapporti disciplinati dalla legge n. 142/90 , anche se non legati da rapporti di lavoro con l'Ente a nome del quale il veicolo è immatricolato.
IMMATRICOLAZIONE E REVISIONE DEI VEICOLI (art.5)
Le disposizioni sin qui illustrate si applicano sia ai veicoli di nuova immatricolazione sia a quelli già immatricolati per l'espletamento di servizi di trasporto scolastico. In particolare, si precisa che:
- Sugli scuolabus e miniscuolabus già autorizzati al trasporto degli studenti della scuola media possono prendere posto sia gli alunni della scuola elementare, sia bambini della scuola materna.Quanto precede indipendentemene dal fatto che le relative carte di circolazione contengano la dicitura "adibito al trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo", ovvero "adibito al trasporto degli studenti delle scuole medie", ed ancora contenga la limitazione del trasporto di studenti di età non superiore ai 14 anni.
- Sugli scuolabus e miniscuolabus già immatricolati per il trasporto degli alunni della scuola elementare, potranno avere accesso non solo i bambini della scuola materna, ma anche gli studenti della scuola media purché, in quest'ultimo caso, i predetti veicoli siano attrezzati con sedili e spazi interni conformemente a quanto previsto dalla Tabella CUNA NC 581-20 (All. 1), per gli scuolabus ed i miniscuolabus da adibire per il trasporto degli studenti delle scuole medie, riducendo, eventualmente, il numero dei posti disponibili.
Come già evidenziato, il trasporto dei bambini della scuola materna, imponendo l'obbligo della presenza di un accompagnatore, determina la necessità che nello scuolabus o nel miniscuolabus sia allestito apposito sedile per l'accompagnatore medesimo, che dovrà rispondere alle prescrizioni tecniche di cui alla citata Tabella CUNA NC 581-20. Tutte le carte di circolazione relative agli scuolabus e miniscuolabus di futura immatricolazione, nonché quelle relative agli scuolabus e miniscuolabus già immatricolati, potranno pertanto riportare unicamente una delle tre alternative diciture:
- autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo;
- autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola elementare e della scuola materna;
- autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e dei bambini della scuola materna.
Per gli scuolabus e miniscuolabus già circolanti, l'aggiornamento delle carte di circolazione, nei termini sopra indicati, avverrà in occasione della operazione di revisione annuale, ferma rimanendo la possibilità di richiedere in ogni momento l'aggiornamento tecnico dei veicoli come nel caso di allestimento del posto per l'accompagnatore (per il trasporto dei bambini della scuola materna), ovvero di adeguamento dei sedili e degli spazi interni (per il trasporto di alunni della scuola media su scuolabus o miniscuolabus già immatricolati esclusivamente per il trasporto di alunni della scuola elementare o per il trasporto di alunni della scuola elementare e materna).
Si invitato gli Uffici Provinciali, Enti ed Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente circolare.